29/06/2023 Categoria: News

Scopriamo per ogni struttura per l'esterno, quali hanno bisogno di permessi e quali no. Il Consiglio di Stato ha emanato le definizioni e le modalità di autorizzazione per Gazebi, Pergolati, Verande e Pergotende.

C'è molta confusione riguardo alle definizioni e alle autorizzazioni burocratiche per installare le strutture per l'esterno come i gazebi, i pergolati, oppure le verande e le pergotende. In questo articolo proveremo a dare una definizione precisa e delle indicazioni definitive, emanate in modo ufficiale tramite una sentenza del Consiglio di Stato.

Gazebi, Pergolati, Verande e Pergotende: cosa ha emanato il Consiglio di Stato riguardo ai permessi

Il Consiglio di Stato ha emanato le definizioni ufficiali delle strutture per l'esterno appena citate, in merito ad una diatriba tra legali e tribunali riguardo alla demolizione di un pergolato con teli plastificato in danno di una signora di Altavilla Silentina, nella provincia di Salerno. Il CdS ha dunque fatto chiarezza, dando delle indicazioni precise per ogni tipologia di struttura, sia riguardo la composizioni, sia riguardo i permessi, le autorizzazioni e le abilitazioni a titolo edilizio. Ciò non è stata una procedura semplice dato che - come si evince dalla sentenza - "in relazione ad alcune opere, normalmente di limitata consistenza e di limitato impatto sul territorio, come pergolati, gazebo, tettoie, pensiline e, più di recente, le pergotende, non è sempre agevole individuare il limite entro il quale esse possono farsi rientrare nel regime dell’edilizia libera o invece devono farsi rientrare nei casi di edilizia non libera".

Permessi Strutture per l'esterno: attenzione ai regolamenti comunali e ai vincoli paesaggistici

Citando ancora la sentenza del CdS, per le strutture dedicate a terrazze, balconi, attici, ecc. in alcuni casi "è richiesta una comunicazione all’amministrazione preposta alla tutela del territorio o il rilascio di un permesso di costruire. Spesso sono i regolamenti edilizi comunali che dettano le regole, anche sulle dimensioni, che possono avere tali opere per poter essere realizzate liberamente o previa comunicazione o richiesta di assenso edilizio. Alle disposizioni comunali si aggiungono poi, per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico o ad altri vincoli, le limitazioni imposte dai diversi strumenti di tutela."


Pergolato: cosa si intende e come costruirlo senza permessi

Nella sentenza, si intende come per pergolato “una struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazzi e consiste in un’impalcatura, generalmente di sostegno di piante rampicanti, costituita da due o più file di montanti verticali riuniti superiormente da elementi orizzontali, tale da consentire il passaggio delle persone (…) e aperta su almeno tre lati e nella parte superiore”. Dunque, solitamente il pergolato non necessita di titoli abilitativi edilizi ma quando "viene coperto, nella parte superiore (anche per una sola porzione) con una struttura non facilmente amovibile (realizzata con qualsiasi materiale), è assoggettata tuttavia alle regole dettate per la realizzazione delle tettoie".


Gazebo, se temporaneo puoi costruirlo senza permessi

In merito al gazebo, il Consiglio di Stato ha emanato che si tratta di “una struttura leggera, non aderente ad altro fabbricato, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati e realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili e talvolta realizzato in modo permanente per la migliore fruibilità di spazi aperti come giardini o ampi terrazzi”. Ma c'è un eccezione: il gazebo non è soggetta a nessun titolo edilizio solo nel caso venisse utilizzato come struttura temporanea. Ciò significa che non deve essere fissato in nessun modo al suolo, altrimenti in tal caso il permesso di costruire si rende necessario.

Veranda: perché è soggetta al permesso di costruire

Riguardo alla definizione di "veranda", il CdS ha fatto riferimento all'enunciazione data nel Regolamento edilizio-tipo (all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) e dunque si tratta di un “locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili”. “La veranda, realizzabile su balconi, terrazzi, attici o giardini, è caratterizzata quindi da ampie superfici vetrate che all’occorrenza si aprono tramite finestre scorrevoli o a libro e, dal punto di vista edilizio, determina un aumento della volumetria dell’edificio e una modifica della sua sagoma; quindi richiede il permesso di costruire".

Pergotenda, una struttura per esterni senza permessi

Discorso diverso per la pergotenda, il CdS la ritiene come “un elemento di migliore fruizione dello spazio esterno, stabile e duraturo. L’opera principale non è la struttura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda”. “Tenuto conto della consistenza, delle caratteristiche costruttive e della funzione, una pergotenda non costituisce un’opera edilizia soggetta al previo rilascio del titolo abilitativo e rientra all’interno della categoria delle attività di edilizia libera”.

Ogni tipologia di struttura per l'esterno per i giardini, terrazze, attici, ecc. ha dunque una sua definizione e una sua categoria sul piano dei permessi e delle autorizzazione. Someca è un'azienda leader nel mercato in questo campo e può realizzare gazebi, pergolati, verande e pergotende di qualsiasi misura e con qualsiasi materiale, venendo incontro alle tue esigenze. Contattaci per un preventivo o vieni a conoscere i nostri specialisti presso lo showroom di Via Cerqua S. Antonio, a Scisciano in provincia di Napoli.